IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Visto il ricorso suindicato; Visti gli atti; Rilevato che, ai sensi dell'art. 2190 cod. civ., quando un'iscrizione nel registro delle imprese sia obbligatoria e non sia stata effettuata, nonostante invito del Conservatore, e' previsto, per il giudice del registro, un'attivita' di disposizione, d'ufficio, dell'iscrizione stessa; Ricordato che, proposta alla Corte costituzionale la problematica della legittimita' costituzionale delle iniziative d'ufficio del giudice, in riferimento alla necessaria terzieta' dello stesso, prevista dall'art. 111 della Costituzione, la medesima Corte (sent.n.240/2003) ha sottolineato che un'iniziativa officiosa resti nei limiti della costituzionalita' e possa essere considerata legittima solo quando vi sia «... l'interesse pubblico sotteso ...»; Condiviso pienamente tale indirizzo; Ritenuto che, nella previsione del citato art. 2190 ed, in particolar modo, nella fattispecie in esame, l'intervento del giudice non corrisponda ad alcuna tutela dell'interesse pubblico (posto che l'iscrizione ben potrebbe essere disposta, d'ufflcio, dall'autorita' amministrativa - il Conservatore - salvo il successivo intervento del giudice, in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo stesso); Considerato, inoltre, che tale diretto intervento del giudice e la sola reclamabilita' del suo provvedimento, priva, di fatto, la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado (normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del giudice del registro e della cognizione del Collegio del reclamo) ed appare, quindi, in contrasto con le previsioni degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ritenuto, inoltre, che risulti del tutto ingiustificata l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice (con la necessaria fissazione di udienze in contraddittorio ed avvisi ai soggetti interessati) e che cio' contrasti con il principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale, quale prevista dagli artt. 24 e ss. e 111 e ss. della Costituzione e quale reiteratamente evidenziata e riaffermata in numerose pronunzie della Corte costituzionale; Ritenuta, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 cod. civ., con riferimento agli artt. 3, 24 e ss., 111 e ss. Cost.;