IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

    Visto il ricorso suindicato;
    Visti gli atti;
    Rilevato   che,   ai   sensi  dell'art. 2190  cod.  civ.,  quando
un'iscrizione  nel  registro delle imprese sia obbligatoria e non sia
stata  effettuata,  nonostante  invito del Conservatore, e' previsto,
per il giudice del registro, un'attivita' di disposizione, d'ufficio,
dell'iscrizione stessa;
    Ricordato che, proposta alla Corte costituzionale la problematica
della  legittimita'  costituzionale  delle  iniziative  d'ufficio del
giudice,  in  riferimento  alla  necessaria  terzieta'  dello stesso,
prevista   dall'art.   111  della  Costituzione,  la  medesima  Corte
(sent.n.240/2003)  ha  sottolineato che un'iniziativa officiosa resti
nei   limiti  della  costituzionalita'  e  possa  essere  considerata
legittima solo quando vi sia «... l'interesse pubblico sotteso ...»;
    Condiviso pienamente tale indirizzo;
    Ritenuto  che,  nella  previsione  del  citato  art.  2190 ed, in
particolar modo, nella fattispecie in esame, l'intervento del giudice
non  corrisponda  ad alcuna tutela dell'interesse pubblico (posto che
l'iscrizione  ben potrebbe essere disposta, d'ufflcio, dall'autorita'
amministrativa - il Conservatore - salvo il successivo intervento del
giudice,  in  sede  di  impugnazione del provvedimento amministrativo
stesso);
    Considerato,  inoltre,  che tale diretto intervento del giudice e
la  sola  reclamabilita'  del  suo provvedimento, priva, di fatto, la
parte  interessata  di  una  fase della cognizione giurisdizionale di
primo  grado  (normalmente articolata nelle due fasi della cognizione
del giudice del registro e della cognizione del Collegio del reclamo)
ed  appare, quindi, in contrasto con le previsioni degli artt. 3 e 24
della Costituzione;
    Ritenuto, inoltre, che risulti del tutto ingiustificata l'onerosa
procedura  di  iscrizione  d'ufficio  da  parte  del  giudice (con la
necessaria  fissazione  di  udienze  in  contraddittorio ed avvisi ai
soggetti  interessati)  e  che  cio'  contrasti  con  il principio di
ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale,
quale  prevista dagli artt. 24 e ss. e 111 e ss. della Costituzione e
quale  reiteratamente evidenziata e riaffermata in numerose pronunzie
della Corte costituzionale;
    Ritenuta,  d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2190 cod. civ.,
con riferimento agli artt. 3, 24 e ss., 111 e ss. Cost.;